Il 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, il quale ha esplicitamente abrogato, mediante il disposto del proprio art. 280, le norme di settore previgenti ed, in particolare :
- Il DPR 203/88
- Il DPCM 21 luglio 1989
- Il DPR 25.7.1991
e mediante il disposto del proprio art. 297: - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.
La nuova norma in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha confermato, in linea di massima, il previgente sistema dettato dal D.P.R. n. 203/1988 e dai relativi regolamenti di esecuzione, interpretazione e dagli atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla sua attuazione (D.P.C.M. 21 luglio 1989, D.P.R. 12 luglio 1990 e D.P.R. 25 luglio 1991).
Il sistema attuale delle autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera segue, quindi, la precedente tripartizione, distinguendo tra:
1) impianti soggetti ad autorizzazione;
2) impianti che possono essere oggetto di autorizzazione generale (salva conferma regionale);
3) impianti non soggetti al regime autorizzatorio.
Ulteriori novità riguardano il campo di applicazione della nuova normativa (art. 267) che "ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite".
Il Titolo I trova, quindi, applicazione sia agli impianti aventi potenza termica superiore od uguale alle soglie stabilite per ciascuna tipologia di impianto dall'art. 269, il cui comma 14 in particolare, elenca gli impianti non soggetti ad autorizzazione.
Il Dlgs 152 del 2006 definisce nel suo art.:
“268. Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto:
hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
Inoltre l’ART. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), nel suo comma 14, elenca gli impianti che non sono sottoposti ad autorizzazione:
“14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.”
IL REGIME TRANSITORIO
Come tutte le norme che abrogano e sostituiscono norme previgenti il Dlgs 152 del 2006 ha posto in essere delle “norme transitorie” che disciplinano il passaggio al nuovo regime autorizzatorio per tutte quelle attività che erano già esistenti ed autorizzate (o non autorizzate) ai sensi delle norme previgenti ed in particolare del DPR 203/88, del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25.7.1991 .
Il regime transitorio del Dlgs 152 del 2006 è esplicitato nell’art.281 “Disposizioni transitorie e finali”, che prende in considerazione le diverse casistiche possibili. In particolare il comma terzo del medesimo articolo dispone che:
“3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.
Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi.
La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”
EMISSIONI IN ATMOSFERA E A.I.A.
La Legge 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (pubblicata sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72), ha avuto come effetto quello di far rientrare nel campo di applicazione della normativa sull’ autorizzazione integrata ambientale alcune attività e stabilimenti che precedentemente ne erano esclusi.
Essa dispone, nel proprio:
“Art. 29. Disposizioni transitorie
- I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
- L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015.
Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.”
La nuova norma contiene non solo la nozione di:
“i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. ”
ma ha introdotto anche quella di “installazione esistente non già soggetta ad AIA” di cui all’art.5 del Dlgs 152 del 2006 e s.m..
Le installazioni esistenti si qualificano come “non già soggette ad AIA” se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.