Il 23 febbraio 2018 è entrato in vigore il DECRETO del MINISTERO DELL’AMBIENTE 1 febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi” ( pubblicato sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018).
Si tratta del decreto applicativo dell’ art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che, con decreto del Ministero dell’ambiente siano definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Il nuovo decreto definisce, in particolare, nell’art.1, le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso della c.d. “microraccolta dei rifiuti” intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo. Il quale dispone altresì che “ Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe
intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’ essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.
Il nuovo decreto definisce altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso
più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.
Il decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del Dlgs 152/2006 nonchè ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’ art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che dispone:
“124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l’ Albo nazionale gestori ambientali…, individua le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonchè i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.”
Si tratta quindi di semplificazioni solo per i trasportatori, non per i produttori né per gli smaltitori/recuperatori.
Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione, conforme al modello di cui all’ allegato «A» del nuovo decreto, il quale sostituisce il modello “standard” di cui al D.M. 145/98, che rimane invece valido per tutte le altre attività di trasporto.
L’attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.
Il formulario di identificazione per la “microraccolta” di metalli ferrosi e non ferrosi è compilato secondo le modalità indicate nell’allegato «B» del nuovo decreto (MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO).
Per la compilazione dell’allegato «A» il nuovo decreto richiama l’ allegato «C» al D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 , cioè la DESCRIZIONE TECNICA contenuta nel Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti .
Viene inoltra richiamata come applicabile la “Circolare del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.
L’Allegato B dispone poi che, per quanto non specificato nelle norme sopra richiamate, i soggetti coinvolti nella “microraccolta” devono attenersi alle seguenti istruzioni :
- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l’elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo (ciò significa che un singolo formulario non può essere utilizzato per più di 10 produttori);
- le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo del rifiuto di cui al campo [4] nonchè quelle relative al campo [8] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.
Il nuovo D.M. dispone inoltre che, durante l’attività di raccolta e trasporto, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore deve provvedere a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione.
La maggiore novità del nuovo D.M. è relativa al soggetto che deve emettere i formulari. Tale soggetto è identificato nel trasportatore, il quale inoltre “provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione” , conformemente alla regola generale di cui all’art.193, comma secondo, che dispone:
“Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.”
L’art.193 si limita a prescrivere il numero delle copie del formulario da redarre (quattro) senza indicare chi le debba “emettere” ed i soggetti che lo devono firmare (i produttori) e controfirmare (i trasportatori, che in tal modo danno atto di aver ricevuto i rifiuti) e dunque il disposto del nuovo decreto risulta conforme, sul punto, al disposto di legge.
Non può invece dirsi lo stesso per quanto disposto dall’Allegato B laddove si afferma che “nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo”, in quanto la compilazione di un FIR compete, per legge, al produttore e non al trasportatore che, invece, la controfirma.
Nel formulario di identificazione, dei metalli ferrosi e non, ciascun produttore o detentore deve riportare, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Si rammenta che, ai sensi della regola generale di cui all’art.193, comma secondo:
“Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.”
Il punto 5 dell’articolo 3 del nuovo D.M. prevede che una copia del formulario sia conservata dal trasportatore e una dal destinatario; ed è quest’ ultimo ad avere l’obbligo di provvedere a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
Dobbiamo però rilevare che, a nostro sommesso avviso, il disposto di cui sopra contiene un errore materiale in quanto, se il destinatario del rifiuto deve trattenere una sola copia del formulario, come può poi trasmetterne una copia all’ultimo produttore? Riteniamo quindi che il destinatario del rifiuto debba trattenere due copie del formulario, per poi trasmetterne una copia all’ultimo produttore.
Se l’errore del D.M. è quello da noi rilevato (cioè che il destinatario deve trattenere due copie del formulario e restituirne una al produttore) allora appare però evidente che il nuovo decreto ministeriale ha posto in essere una diversa ripartizione degli obblighi tra i soggetti coinvolti, rispetto a quella prevista come regola generale dal comma secondo dell’articolo 193 che dispone:
“Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.”
Il nuovo DM prevede che l’onere della trasmissione della quarta copia del formulario in originale all’ultimo produttore e di una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori , sia a carico del destinatario e non del trasportatore.
Il DM, laddove prevede tali obblighi a carico del destinatario e non del trasportatore si pone in contrasto con una norma imperativa di legge (l’art.193. comma 2) .
Non ci sembra infatti che questa diversa ripartizione degli obblighi attenga ad una mera “modalità semplificata” di compilazione del formulario (che è quanto il nuovo DM è legittimato a fare), in quanto il DM si pone in contrasto non con il DM 145/98 cit., bensì con la norma imperativa di legge di cui il cit. decreto costituisce mera applicazione. Non possiamo quindi fare a meno di sollevare dubbi circa la legittimità di tale norma e l’obbligo/necessità di una sua disapplicazione.
Dobbiamo però ulteriormente rilevare che l’errore di cui al punto 5 dell’articolo 3 del DM potrebbe consistere nell’aver attribuito al destinatario l’obbligo di restituire la quarta copia del formulario. In tale ipotesi, conforme alle leggi vigenti, risulterà necessario che il Ministero corregga l’errore e indichi che l’obbligo è del trasportatore.
Si rammenta che l’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 autorizza il Ministero dell'ambiente a definite modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, senza autorizzare l’estensore ministeriale a porre in essere norme in contrasto con norme imperative di legge o dirette ad abrogare queste ultime.
Viene poi confermato che ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico
L’art.4 del nuovo decreto dispone che i trasportatori di metalli ferrosi e non, che possiedano le caratteristiche individuate nel D.M., possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Quindi anziché tenere sia i registri che i formulari i soggetti individuati sono tenuti alla compilazione e conservazione solo dei formulari .
Anche quest’ ultima presunta “semplificazione” si traduce in realtà in una “esenzione” per i trasportatori di metalli, ferrosi e non, dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, previsto da una norma imperativa di legge e cioè dal primo comma dell’articolo 190 del Dlgs 152/2006 e s.m. che detta:
“1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti…”.
Anche in questo caso riteniamo assai dubbia la legittimità di tale esenzione, per palese contrasto con una norma sovraordinata ed in carenza di una norma di legge che autorizzi il nuovo decreto ad abrogare o modificare norme di legge.
Si rammenta che in altri casi è stata posta in essere la presunta semplificazione di cui si parla, ma ciò è stato fatto mediante una norma di legge, come quella di cui al comma 1-ter dell’articolo 190, ai sensi del quale: “ 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’ obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, ..” e non mediante un decreto applicativo di una norma di legge.
Raccolta e trasporto occasionali
Infine l’art.5 del nuovo DM dispone che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, debbano operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.
Per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.
Le disposizioni di cui al comma 5 sembrano veramente estranee all’oggetto del nuovo decreto in quanto attengono alle condizioni per l’iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali dei veicoli delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi e, quindi, sono disposizioni applicative dell’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, e non del comma 123, che prevede che l’Albo nazionale gestori ambientali individui le modalità semplificate d’ iscrizione per l’ esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’ iscrizione con modalità semplificate.
Il nuovo decreto definisce infatti “trasporto occasionale” “ l’ attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive”. Anche sul disposto dell’articolo 5 abbiamo più di una perplessità in relazione alla sua legittimità.