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Il Dlgs 152 del 2006, recante “ Norme in materia ambientale”ha abrogato e poi trasfuso al proprio interno, tra le altre, anche le norme in materia di disciplina degli scarichi di cui al previgente Dlgs 152 del 1999 e s.m. .

Il Dlgs 4/2008, correttivo ed integrativo del cit. decreto, entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008, ha apportato delle modifiche ad alcune definizioni, in particolare quella di “scarico”, che si era rivelata assai oscura ed ambigua.

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La legge 25 febbraio 2010, n. 36 “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue” entrata  in vigore il 27 marzo 2010 ha posto la parola fine ad una delicata questione interpretativa che si protraeva da alcuni anni in merito all’ applicabilità o meno della sanzione penale a tutti gli  scarichi di acque reflue industriali che superano i valori limiti fissati nelle tabelle di cui all’Allegato V del Dlgs 152/2006.

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Dispone il settimo comma dell’art.101 del Dlgs 152/2006 e s.m. :

“7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112[1], ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;)

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LE DEFINIZIONI

Il dlgs n.152 del 2006 e s.m. , definisce:

“acque reflue domestiche”(lett.g): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

“i) ‘acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato”.

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Il presente studio si propone di fare chiarezza su di una questione di non poco momento e cioè in quali casi risulti legittima la prescrizione della Pubblica Amministrazione competente (Provincia, Regione) finalizzata ad imporre ad un determinato scarico (solitamente uno scarico di acque reflue urbane) un valore limite per il parametro Escherichia Coli.

L’ Escherichia Coli, come noto, è unbatterio Gram-negativo. Appartiene al gruppo degli enterobatteri ed è usato come organismo modello dei batteri. È una delle specie principali di batteri che vivono nella parte inferiore dell'intestino dianimali asangue caldo (uccelli emammiferi, incluso l' uomo). La sua presenza nei corpi idrici segnala la presenza di condizioni di fecalizzazione (è il principale indicatore di contaminazione fecale, insieme con gli enterococchi).

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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