LA NOZIONE DI RIFIUTO NELLA  NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

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La normativa ambientale italiana, ed in particolare quella in materia di rifiuti è , come quella di tutti i Paesi membri della U.E., di stretta derivazione comunitaria.

L’entrata in vigore della nuova direttiva quadro rifiuti, Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicata sulla G.U.C.E. L. 312 del 22/11/2008, ha obbligato, come vedremo in seguito, il legislatore nazionale ad adeguare le norme vigenti nel settore alle nuove norme comunitarie, soprattutto per quanto attiene ai concetti di “rifiuto”, “sottoprodotto” e “recupero”.

Nel diritto dell’ambiente, la nozione di rifiuto è una delle questioni più dibattute a livello sia giurisprudenziale che dottrinale. Ciò non vale solo per l’ordinamento italiano, ma anche per l’ordinamento di altri Stati membri e per il diritto comunitario.

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La definizione di rifiuto assume rilevanza sia nel caso in cui un residuo di produzione diventa rifiuto (cd. sottoprodotti), sia nel caso in cui un bene di consumo divenuto rifiuto cessa di essere tale a valle di determinate operazioni di recupero (cd. end of waste). Sebbene la definizione comunitaria di rifiuto contenuta nella Direttiva quadro sui rifiuti non manchi di quei requisiti minimi tipici che una definizione – sotto un profilo legale – dovrebbe avere, sono tantissimi i casi in cui i soggetti operatori, le amministrazioni e, infine, i tribunali si devono giorno per giorno confrontare con l’interpretazione della definizione di rifiuto.

E’ la stessa Commissione europea ad osservare che l’

attuale definizione di “rifiuto” non fissa chiari confini rispetto al momento in cui un rifiuto è stato trattato adeguatamente e deve dunque essere considerato un prodotto. Si tratta di una situazione problematica, perché crea incertezza giuridica e genera costi amministrativi per le imprese e le autorità competenti. Può inoltre ingenerare divergenza di opinioni tra i vari Stati membri e perfino tra una regione e l’altra, con conseguenti problemi per il mercato interno. A ciò si aggiunge il fatto che sul mercato circolano materiali riciclati di scarsa qualità che creano difficoltà per i potenziali acquirenti e anche per i venditori coscienziosi.[1]

 

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, stabilisce, nel proprio Articolo 3 “Definizioni” che, ai fini della presente direttiva si intende per:

“1)  "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

E’ assai evidente che, rispetto alle previgenti direttive, il legislatore comunitario ha, per la prima volta eliminato gli inutili riferimenti agli allegati che contenevano a) un elenco generico delle categorie dei rifiuti 2) un elenco armonizzato di rifiuti, che precisava immediatamente che “L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE”

I riferimenti agli allegati non servivano affatto a meglio specificare la nozione di rifiuto, ma finivano invece per alimentare ulteriore confusione in proposito. Ciò era stato confermato anche dalla Sentenza Corte di Giustizia CE, Sesta Sezione 18 aprile 2002, proc. C-9/00, Palin Granit Oy 22.

“L'art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». L'allegato I della direttiva ed il CER specificano ed illustrano tale definizione, proponendo elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere qualificati come rifiuti. Tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione di rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la Commissione, dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto. Di conseguenza l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi» (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26). 23.

Anche la nozione di rifiuto, comunitaria, oggi vigente continua ad essere imperniata sul significato del termine “disfarsi”. Tuttavia tale nozione viene circoscritta da due specifici articoli della direttiva e cioè dagli articoli 5 e 6, intitolati rispettivamente “Sottoprodotti” e    “ Cessazione della qualifica di rifiuto”, che non trovano riscontro nelle norme previgenti, ma che costituiscono il recepimento nelle norme comunitarie di almeno una parte dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia degli ultimi dieci anni, in materia di rifiuto e non rifiuto (soprattutto per quanto attiene alla nuova nozione di “sottoprodotto”).

LA NOZIONE DI RIFIUTO NEL DLGS 152/2006

Recependo correttamente la nuova nozione comunitaria, la  lett.a) dell’art.183 definisce:

  1. “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

Per quanto attiene a tale nozione, assolutamente identica a quella comunitaria, vale quanto sopra affermato a proposito di tale nozione  e  si devono considerare ancora validi gli insegnamenti della Corte di Giustizia, tenendo però conto del fatto che nell’ordinamento nazionale, come in quello comunitario, la nozione di “rifiuto” trova ora i propri limiti nelle due nozioni di “Sottoprodotto”(art.184-bis) e    “ Cessazione della qualifica di rifiuto”(art.184-ter),

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21.12.2005, COM(2005) 666 def.

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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