L’Autorizzazione Unica Ambientale: Definizioni e Atti sostituiti

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Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nelle normative ambientali di settore, l’art.2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59   ha  introdotto, oltre alla definizione di autorizzazione unica ambientale, alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica . In particolare , sono state introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale , sportello unico per le attività produttive (SUAP), al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n . 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell'A.U.A..

*Riproduzione vietata

Sono definite:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento  rilasciato

dallo sportello unico per le attivita'  produttive,  che  sostituisce

gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia

ambientale di cui all'articolo 3[1];

b) autorita' competente: la Provincia o  la  diversa  autorita'

indicata dalla normativa  regionale  quale  competente[2]  ai  fini  del

rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell'autorizzazione   unica

ambientale,  che  confluisce   nel   provvedimento   conclusivo   del

procedimento  adottato  dallo  sportello  unico  per   le   attivita'

produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,  ovvero  nella  determinazione

motivata di cui all'articolo  14-ter,  comma  6-bis,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241;

 L’ autorita' competente è dunque individuata ope legis nella Provincia e soltanto un provvedimento di rango legislativo posto in essere da ciascuna Regione potrà attribuire ad un diverso ente locale la potestà e le funzioni di autorita' competente.

 c) soggetti competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche

amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa

vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione

unica ambientale[3];

I soggetti responsabili dell'attuazione del nuovo Regolamento sono, in primo luogo, il SUAP, al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell'A.U.A. e, di conseguenza, le Autorità competenti per le Autorizzazioni comprese nell'A.U.A. (Stato, Regioni ed Enti locali) secondo la ripartizione di competenze prevista già dalla vigente normativa ed ispirata ai principi di sussidiarietà e efficienza dell'azioneamministrativa .

 d) gestore: la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni

disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Si tratta di una definizione simile ma non coincidente con quella contenuta nella disciplina dell’A.I.A., ai sensi dell’art.5 del dlgs 152/2006 e s.m., che definisce:

“r-bis ) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;”

e) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP):  l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte  le  vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che  fornisce

una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche

amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento,  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato sulla GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227. La definizione è ripresa, tal quale, dall’art.1, lett.m) );

Come già ciascuna singola normativa ambientale di settore, anche la disciplina dell’A.U.A. contiene sia la nozione di “modifica” che quella, assai più rilevante, di “modifica sostanziale di un impianto”. Com’ è noto le cit.discipline di settore ricollegano all’esistenza di una “modifica sostanziale” l’obbligo per il gestore di rinnovare la procedura autorizzatoria mediante il procedimento ordinario previsto dalle norme di riferimento.

f) modifica: ogni variazione  al  progetto,  gia'  autorizzato,

realizzato o in fase di  realizzazione  o  dell'impianto,  che  possa

produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata

sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano  gli

atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia

ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale  in  quanto

possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

La nozione di “modifica sostanziale di un impianto” non disciplina autonomamente e non fornisce i criteri che definiscono come sostanziale una modifica, ma rinvia a quelli già stabiliti delle normative di settore che disciplinano  gli atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale, ma poi però aggiunge e sottolinea  “ in  quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”.

L’omologa nozione fornita dalla lett.l-bis[4] dell’art.5, in relazione agli istituti della VIA, della VAS e dell’AIA, è alquanto diversa in quanto  non fa riferimento, come quella di cui sopra, alla possibilità che la modifica produca effetti negativi e significativi sull'ambiente, bensì al concreto prodursi di tali effetti. La valutazione in merito al prodursi di tali effetti spetta all’autorità competente.

L’autorizzazione unica ambientale e gli ATTI SOSTITUITI 

L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “ il  provvedimento  rilasciato dallo sportello unico per le attivita'  produttive,  che  sostituisce gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia ambientale di cui all'articolo 3, cioè:

 a) l’ autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV

della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica

degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei

frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi

previste;

c) autorizzazione alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli

stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull' inquinamento acustico ) ;

f) autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo

di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dunque l’articolo 3 del  Regolamento individua i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed titoli abilitativi ambientali che, a seguito della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall'autorizzazione unica .

L'elencazione dei titoli abilitativi non presenta carattere di tassatività, essendo comunque riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

di individuare gli ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'autorizzazione unica ambientale .

Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività

soggette esclusivamente  ad obbligo di comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell' A.U.A., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo  20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l' autorita' competente a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i relativi progetti.

I commi 4, 5, e 6 definiscono il contenuto dell'A.U.A. , che comprende elementi analoghi a quelli

delle corrispondenti autorizzazioni ambientali, ne stabiliscono la durata pari a quindici anni

stabilendo, per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la

necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni .

In particolare viene affermato che l'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni  e gli altri atti che sostituisce e  definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento delle  attivita'  di   autocontrollo,  ove   previste,   individuate dall' autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'.

In caso di scarichi  contenenti  sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto 152/2006 , i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, 

una  comunicazionE   contenente  gli  esiti delle attivita' di autocontrollo all' autorita' competente, 

la  quale puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato dall' attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario. 

Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

Come detto l’autorizzazione ha  durata  pari  a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del nuovo  Regolamento (cioè entro il 6 giugno 2013) sono conclusi ai sensi delle  norme  vigenti  al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

L'autorizzazione unica ambientale  puo'  essere  richiesta  alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

[1] Su cui vedi il paragrafo successivo.

[2] Sulle autorità competenti nelle varie discipline ambientali vedi il Capitolo 1.

[3] Tali soggetti sono stati chiaramente individuati nel capitolo 1.

[4] “l-bis ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.”

 

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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