Definizioni
Ferme restando le definizioni contenute nelle normative ambientali di settore, l’art.2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ha introdotto, oltre alla definizione di autorizzazione unica ambientale, alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica . In particolare , sono state introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale , sportello unico per le attività produttive (SUAP), al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n . 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell'A.U.A..
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Sono definite:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato
dallo sportello unico per le attivita' produttive, che sostituisce
gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale di cui all'articolo 3[1];
b) autorita' competente: la Provincia o la diversa autorita'
indicata dalla normativa regionale quale competente[2] ai fini del
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica
ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del
procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione
motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241;
L’ autorita' competente è dunque individuata ope legis nella Provincia e soltanto un provvedimento di rango legislativo posto in essere da ciascuna Regione potrà attribuire ad un diverso ente locale la potestà e le funzioni di autorita' competente.
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa
vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione
unica ambientale[3];
I soggetti responsabili dell'attuazione del nuovo Regolamento sono, in primo luogo, il SUAP, al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell'A.U.A. e, di conseguenza, le Autorità competenti per le Autorizzazioni comprese nell'A.U.A. (Stato, Regioni ed Enti locali) secondo la ripartizione di competenze prevista già dalla vigente normativa ed ispirata ai principi di sussidiarietà e efficienza dell'azioneamministrativa .
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Si tratta di una definizione simile ma non coincidente con quella contenuta nella disciplina dell’A.I.A., ai sensi dell’art.5 del dlgs 152/2006 e s.m., che definisce:
“r-bis ) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;”
e) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato sulla GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227. La definizione è ripresa, tal quale, dall’art.1, lett.m) );
Come già ciascuna singola normativa ambientale di settore, anche la disciplina dell’A.U.A. contiene sia la nozione di “modifica” che quella, assai più rilevante, di “modifica sostanziale di un impianto”. Com’ è noto le cit.discipline di settore ricollegano all’esistenza di una “modifica sostanziale” l’obbligo per il gestore di rinnovare la procedura autorizzatoria mediante il procedimento ordinario previsto dalle norme di riferimento.
f) modifica: ogni variazione al progetto, gia' autorizzato,
realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa
produrre effetti sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli
atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
La nozione di “modifica sostanziale di un impianto” non disciplina autonomamente e non fornisce i criteri che definiscono come sostanziale una modifica, ma rinvia a quelli già stabiliti delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale, ma poi però aggiunge e sottolinea “ in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”.
L’omologa nozione fornita dalla lett.l-bis[4] dell’art.5, in relazione agli istituti della VIA, della VAS e dell’AIA, è alquanto diversa in quanto non fa riferimento, come quella di cui sopra, alla possibilità che la modifica produca effetti negativi e significativi sull'ambiente, bensì al concreto prodursi di tali effetti. La valutazione in merito al prodursi di tali effetti spetta all’autorità competente.
L’autorizzazione unica ambientale e gli ATTI SOSTITUITI
L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “ il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita' produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3, cioè:
a) l’ autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull' inquinamento acustico ) ;
f) autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Dunque l’articolo 3 del Regolamento individua i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed titoli abilitativi ambientali che, a seguito della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall'autorizzazione unica .
L'elencazione dei titoli abilitativi non presenta carattere di tassatività, essendo comunque riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di individuare gli ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'autorizzazione unica ambientale .
Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività
soggette esclusivamente ad obbligo di comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell' A.U.A., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l' autorita' competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
I commi 4, 5, e 6 definiscono il contenuto dell'A.U.A. , che comprende elementi analoghi a quelli
delle corrispondenti autorizzazioni ambientali, ne stabiliscono la durata pari a quindici anni
stabilendo, per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la
necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni .
In particolare viene affermato che l'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall' autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto 152/2006 , i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni,
una comunicazionE contenente gli esiti delle attivita' di autocontrollo all' autorita' competente,
la quale puo' procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall' attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario.
Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
Come detto l’autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del nuovo Regolamento (cioè entro il 6 giugno 2013) sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
L'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
[1] Su cui vedi il paragrafo successivo.
[2] Sulle autorità competenti nelle varie discipline ambientali vedi il Capitolo 1.
[3] Tali soggetti sono stati chiaramente individuati nel capitolo 1.
[4] “l-bis ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.”