Il 13/06/2013 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il richiamato articolo dispone:
“Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medieimprese 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazioneintegrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurregli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita'di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ademanare un Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
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legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambientee della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppoeconomico, sentita la Conferenza unificata di cui al decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinarel'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimentiamministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguentiprincipi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagliarticoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni: a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente inmateria ambientale; b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unicoente; c) il procedimento deve essere improntato al principio diproporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alladimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 2. Il Regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto e dalla data dientrata in vigore del medesimo Regolamento sono identificate lenorme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sonoabrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento.”
Com’è noto “La principale criticità nel quadro normativo vigente è rappresentata dalla molteplicità
delle tipologie di autorizzazioni ambientali che le imprese debbono acquisire per
l'esercizio della propria attività . Tale varietà, peraltro, è il risultato dell'esigenza di
tutelare l'ecosistema sotto diversi, sopravvenienti, profili che sono stati evidenziati dal
progresso delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e scanditi dal succedersi
nel tempo di numerose direttive comunitarie, circostanza questa, che ha comportato i l
proliferare (e in alcuni casi il sovrapporsi) delle discipline autorizzatorie .
La disciplina in materia ambientale attualmente vigente può rappresentare, soprattutto per le piccole e medie imprese, un ostacolo di ordine burocratico allo svolgimento della propria attività
economica. In particolare nella fase di avvio dell'attività per alcune imprese è necessario
(spesso rivolgendosi alla stessa Autorità) richiedere più autorizzazioni che, una volta
assentite, avendo diversa durata, le costringeranno poi a calendarizzare i relativi rinnovi.
Si tratta, pertanto, di contemperare l'esigenza di rispettare la normativa, anche
Comunitaria, di tutela dell'ambiente con l'aspettativa da parte degli operatori economici
di veder ridurre gli oneri burocratici a loro carico con conseguenti benefici effetti su i
costi di gestione ed in termini di competitività con le imprese straniere che, sovente, si
giovano di ordinamenti in cui il processo di unificazione delle autorizzazioni necessari e
alle imprese per operare è stato già da tempo posto in essere .
L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è stata prevista dal Legislatore quale
risposta alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una
molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale
per il tramite del SUAP, mantenendo peraltro un elevato livello di tutela dell'ambiente .
Le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della
funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con
l'assistenza tecnica dell'Istat (utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione
Europea - Standard cost mode/ - in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria d i
ridurre almeno del 25% gli oneri amministrativi), hanno consentito di stimare gli oneri
amministrativi dei titoli abilitativi su cui l'Autorizzazione Unica Ambientale incide.
Il costo stimato complessivo per le PMI è pari a oltre un miliardo e trecento milioni d i
euro .”[1]
Il nuovo Regolamento “mira a ridurre gli adempimenti amministrativi richiesti per l'esercizio dell'attività d'impresa attraverso l'unificazione dei passaggi verso un interfaccia unico davanti al quale è possibile espletare tutte le formalità normativamente richieste per l'avvio delle attività produttive . In questo modo si intende contribuire al miglioramento della competitività e della capacità di attrazione degli investimenti da parte dell'Italia rispetto agli altri Stati membri e sciogliere i nodi connessi al "fare impresa", che collocano il nostro paese all'87° posto nella classifica del Doing Business e al 77° nello specifico ambito di "Starting a business" .”[2]
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione per le imprese, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c .d. autorizzazione unica ambientale.
Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del citato decreto-legge ha autorizzato il Governo ad
emanare un Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n . 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per l a
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Tale autorizzazione deve essere altresì disciplinata nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dallo stesso articolo 23, oltre che di quelli contemplati agli articoli 20[3], 20-bis[4] e 20-ter[5], della legge
15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i. In particolare, sulla base dei richiamati principi e criteri direttivi, con
specifico riferimento all'autorizzazione unica ambientale :a) essa deve essere rilasciata da un unico ente e sostituire gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale ; b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti
amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza
di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri per le imprese .
“L'obiettivo principale del nuovo Regolamento è quello di semplificare gli oneri burocratici in tema di autorizzazioni ambientali che gravano sulle medie e piccole imprese. Tale riduzione viene operata attraverso l'introduzione di due misure sostanziali:
1) l'individuazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 quale tramite unico per il rilascio della autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ;
2) il ruolo di coordinamento affidato al SUAP, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, dei procedimenti autorizzatorii compresi dall'A.U.A.. L'indicatore che consente di verificare il
grado di raggiungimento degli obiettivi consisterà nel rapportare il numero di piccole e
medie imprese che annualmente richiedono 1'A.U.A. con il numero di imprese che ,
invece, procederanno a richiedere singolarmente le autorizzazioni comprese
nell'autorizzazione unica ambientale . Sono attesi valori crescenti che, si ritiene, entro i l
primo triennio di applicazione possano superare l'unità (vale a dire che le imprese che si
avvalgono dell'A.U.A. superano le imprese che continuano ad avvalersi delle richieste
singole) .”[6]
Il Regolamento si compone di 12 articoli ed 1 allegato tecnico .
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a due grandi categorie di soggetti:
- alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, cioè
- alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) , che è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere contestualmente.
- a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
In ogni caso però le disposizioni del Regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Dlgs 152/2006 e s.m., ai sensi del quale:
“4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.”
Va ricordato cha la disposizione di cui sopra ha valore solamente per gli impianti di competenza statale, affinchè si producano i medesimi effetti per gli impianti di competenza regionale è necessario che la Regione ove è localizzato un impianto abbia posto in essere una normativa analoga a quella di cui alla norma statale sopra riportata.
[1] In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del Governo al provvedimento in esame.
[2] Vedi nota 1).
[3] Ai sensi del quale: “Art. 20 Delegificazione
- Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
- Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
- Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, resonel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatorii e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
- h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
- I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degliarticoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. - I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di Regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
- I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
- I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
- a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
- I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
- Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
- I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.”
[4] Art. 20-bis
- I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
- a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
[5] Art. 20-ter
- Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
- a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali.
[6] Vedi nota 1).