LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: campo di applicazione

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A cura di

Bernardino Albertazzi* e Loredana Musmeci**

*Giurista Ambientale

** Dirigente I.S.S.

I SEGUENTI MATERIALI COSTITUISCONO  ESTRATTI DEL VOLUME:

“GUIDA COMMENTATA ALLA NORMATIVA AMBIENTALE:

RIFIUTI, DISCARICHE, INCENERIMENTO, BONIFICHE, SCARICHI,  V.I.A., V.A.S., EMISSIONI IN  ATMOSFERA,  DANNO AMBIENTALE, I.P.P.C.,  ”

A cura di Bernardino Albertazzi Ed. E.P.C. Roma,settembre 2008

con Loredana Musmeci (Dirigente ISS) ,

Alessandro di Stefano (Dirigente Ufficio V.I.A, VAS Regione Emilia-Romagna),

Vincenzo Riganti (già docente di Chimica Univ.Pavia) ,

Alessio Scarcella (Magistrato di Cassazione) 

LA DISCIPLINA DEI SITI CONTAMINATI NEL DLGS 152/2006 E S.M.

Introduzione

Nell’ambito del riordino della disciplina ambientale  il Dlgs 152 del 2006 ha è  rielaborato anche la disciplina bonifica dei siti contaminati, abrogando in primo luogo l’art. 17 del Dlgs 22 del 1997 e le sue norme applicative (D.M. 471 del 1999).

La cit. disciplina costituisce il Titolo V della parte quarta del testo in materia ambientale e si articola in 15 articoli e 5 allegati, oltre agli articoli relativi alle disposizioni transitorie e finali (art. 265 e art. 266).

Il Dlgs 4/2008 ha inciso assai poco sul testo originario, limitandosi a rinviare la modifica dei criteri per l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica di cui all’ Allegato 1 alla parte   quarta  del  decreto  ad un futuro decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 30 giugno 2008, e ad introdurre dopo l’art 252,  l’art. 252 bis “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”. Esso prevede che, con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, siano individuati:

a) i siti di interesse pubblico ai fini dell’attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo,

b) contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006,

c) anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.

In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo.

Le  norme del TU sono qualitativamente assai differenti dalle previgenti e recano il segno di un orientamento legislativo quasi del tutto diverso da quello che aveva ispirato l’art. 17 del Dlgs 22 del 1997 e le sue norme applicative (D.M. 471 del 1999). Viene infatti radicalmente modificato, in primo luogo, l’ambito di applicazione della norma in materia di bonifiche.

PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

“Art. 239 - principi e campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo 1 della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo. Tale articolo reca una importate novità: il rechiamo al principio comunitario di “chi inquina paga”.”

Il legislatore ha chiaramente affermato che le operazioni di bonifica o meglio le operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti debbono essere eseguite in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”.

Sotto tale profilo la giurisprudenza amministrativa ha affermato:

T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
 “A seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”. Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999 , n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell’Ordinamento statuale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull’art. 174,comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), il principio “chi inquina paga”, proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato.”

Continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione anche della nuova norma:

  • l’abbandono di rifiuti (già disciplinato dalla parte relativa ai rifiuti);
  • gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;
  • gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso (disciplinati dalle regioni con appositi piani). 

Per quest’ultimo caso, tuttavia, nel testo viene affermato che nel caso di bonifica di aree con inquinamento diffuso, pur se disciplinate dai piani regionali, vengono fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale, mentre ciò non era previsto nel DM 471/1999. Tale affermazione risulta, tuttavia, di non chiara applicazione: essa sta a significare che nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale si dovrà tenere conto anche dell’inquinamento diffuso su aree pubbliche e private?

Sotto il medesimo profilo si veda in giurisprudenza:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007, Sentenza n. 9794

“Ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 152/2006, la disciplina in tema di bonifica di siti contaminati contenuta nel titolo V della parte IV dello stesso decreto non si applica all'abbandono dei rifiuti. In tal caso, qualora a seguito di rimozione, d'avvio al recupero o di smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area al fine di verificare la eventuale necessità di effettuare la bonifica o il ripristino ambientale ai sensi dello stesso titolo V. Quindi, la procedura per la bonifica o il ripristino deve essere attivata solo dopo che venga accertato il superamento dei livelli di attenzione.”

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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