Con l’entrata in vigore del Dlgs 152 del 2006 anche in Italia, come già nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, si è passati da un criterio meramente tabellare per l’individuazione di un sito contaminato (sistema adottato dal DM 471 cit.), ad un criterio misto, e cioè valori tabellari di screening e, ove superati, applicazione dell’analisi assoluta di rischio per individuare se sussiste un rischio concreto ed attuale per la salute dell’uomo e dell’ambiente, e se la conclusione è affermativa si passa ad una ulteriore applicazione dell’analisi assoluta di rischio, per individuare gli obiettivi di bonifica per i suoli, in funzione del destino d’uso del suolo stesso, e per le acque.
E’ comprensibile come tale modifica sia sostanziale e faccia cambiare completamente l’approccio per la definizione di un sito contaminato.
La definizione di sito è rimasta quasi uguale,
“a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;”
mentre cambia notevolmente quella di sito inquinato, che diviene sito contaminato e precisamente:
“ e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;”.
Quindi un sito contaminato è un sito dove si è già accertato un rischio sanitario e ambientale, tramite applicazione della procedura di analisi di rischio, per la quale nell’Allegato 1 del Titolo V si fissano alcuni criteri applicativi.
Come già nel DM 471/1999, anche nel Decreto 152 non viene fatto assolutamente cenno a criteri statistici per accertare i superamenti delle soglie (prima tabellari) ora ricavate dall’analisi di rischio, così come è sufficiente che vi sia un superamento della CSR anche per un solo parametro, per fare entrare il sito tra quelli contaminati (potenzialmente).
Per quanto concerne la definizione di sito potenzialmente contaminato, il Decreto 152 definisce:
“ d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);”
La norma vigente afferma in modo deterministico che un sito è potenzialmente inquinato quando vi è un superamento della CSC, cioè un superamento dei valori tabellari riportati nell’allegato 5.
CSC e CSR
Nell’art. 240 vengono poste in essere due fondamentali nozioni, non presenti nel DM 471/1999, e precisamente:
“ b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;”
“ c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;”
In base alle norme vigenti i valori tabellari diventano “concentrazioni soglia di contaminazione”, il cui superamento richiede una caratterizzazione del sito e conseguentemente l’applicazione dell’analisi di rischio.
I livelli di concentrazione accettabili per il sito vengano stabiliti in base all’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica.
Il superamento di detti livelli di accettabilità comporta la necessità di intervenire con misure di messa in sicurezza del sito e successivamente con la bonifica. Tale CSR costituirà ovviamente, anche il valore obiettivo.
Quindi anche nelle norme vigenti il valore intervento e il valore obiettivo coincidono, essendo entrambi costituiti dalla CSR, quest’ultima però non è di natura tabellare, bensì ricavata tramite l’analisi di rischio sito specifica.
In giurisprudenza è stato affermato che:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007, Sentenza n. 9794
”Ai sensi dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006, la procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti è ora disciplinata con regole che non sono completamente sovrapponibili con quelle stabilite dal previgente art. 17 D.Lgs. 22/1997, in quanto: il presupposto generalmente previsto per l'apertura della procedura, secondo la normativa previgente, consisteva nel superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione stabiliti con D.M. 25.10.1999 n. 471, ovvero nel pericolo concreto e attuale del superamento dei medesimi limiti (art. 17 cit., comma 2,); mentre, secondo la normativa vigente, l'anzidetto presupposto consiste nell'accertamento di più precise concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) al di sopra delle quali si apre un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifica, in esito al quale, se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito (art. 242 cit., in relazione all'art. 240).”