La lett. mm) dell’art.183 del Dlgs 152/2006 e s.m. definisce “centro di raccolta” l’ “ area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Rispetto al testo previgente è stata aggiunta la qualifica di “urbani” ai rifiuti oggetto del conferimento.