LA NOZIONE DI SCARICO, I RIFIUTI LIQUIDI E LE IMMISSIONI OCCASIONALI NEL DLGS 152/2006

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Il Dlgs 152 del 2006, recante “ Norme in materia ambientale”ha abrogato e poi trasfuso al proprio interno, tra le altre, anche le norme in materia di disciplina degli scarichi di cui al previgente Dlgs 152 del 1999 e s.m. .

Il Dlgs 4/2008, correttivo ed integrativo del cit. decreto, entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008, ha apportato delle modifiche ad alcune definizioni, in particolare quella di “scarico”, che si era rivelata assai oscura ed ambigua.

La nuova nozione di “scarico”

Le definizioni in materia di scarichi sono contenute nell’art. 74. Come detto il Dlgs 4/2008 ha modificato la nozione di scarico. In particolare tale nozione, già modificata dal testo originario del Dlgs 152/2006 (rispetto al previgente Dlgs 152/99), viene nuovamente modificata, ad opera del Dlgs 4/2008 per riportarne il significato nel solco definito dalla giurisprudenza, a partire dal 1994 e dal legislatore, a partire dal 1999 .

Viene attualmente definito :

ff)“scarico”: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".

in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114;

Nel testo originario del Dlgs 152 del 2006 (rimasto in vigore dal 29 aprile 2006 al 13 febbraio 2008) era:

“ff) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;”.

Nel testo previgente ex Dlgs 152 del 1999 era:

“scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.40.” 

Prima di esaminare nel merito le correzioni apportate dal Dlgs 4/2008 è opportuno sottolineare quali fossero i problemi determinati dalla nozione di scarico dell’anno 2006, che hanno indotto il legislatore delegato a modificarlo dopo meno di due anni.

In primo luogo la formulazione della nozione di scarico del 2006 aveva fatto rinascere l’annoso problema, che era stato quasi definitivamente risolto dall’introduzione della nozione di “scarico” nei termini di cui al Dlgs n.152 del 1999, del rapporto tra la disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti. Sotto tale profilo il testo del 2006 era assai peggiore di quello del 1999. In secondo luogo tale nozione non era stata coordinata con altri istituti presenti nel testo. 

La nozione di scarico nel testo originario del Dlgs 152/2006

Rispetto alla previgente nozione ex Dlgs 152 del 1999, la nozione di scarico introdotta dal TU nel 2006 eliminava:

1) la qualificazione dell’immissione quale “diretta tramite condotta”;
2) la esemplificazione della natura fisica di tale immissione che poteva consistere in:
2a) acque reflue liquide,
2b) acque reflue semiliquide e
2c) acque reflue comunque convogliabili.

Com’è noto agli operatori del settore la previgente nozione di scarico era funzionale alla chiara delimitazione dell’ambito di applicabilità della normativa sugli scarichi rispetto a quella sui rifiuti, soprattutto in relazione all’individuazione della disciplina applicabile agli impianti di depurazione che trattano, oltre alle acque reflue, anche i rifiuti liquidi.

Si ricorderà che l’esplicitazione della nozione di scarico[1] nel decreto 152 del 1999 era da ricondursi alla volontà del Governo di risolvere proprio la richiamata questione, che era stata assai dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza (con interventi sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale) negli ultimi anni.

Il Dlgs 152 del 1999 aveva così chiarito che “le acque di scarico” che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti sono solo quelle derivanti da “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria”.

Sotto tale profilo, a conferma di quanto sopra affermato, si deve sottolineare che, dopo l’entrata in vigore del Dlgs 22 del 1997 ma prima dell’ entrata in vigore del Dlgs 152 del 1999, la Corte Costituzionale, nella Sent. 20 maggio 1998, n. 173 aveva affermato che:

«il recente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, pur abrogando esplicitamente il D.P.R. 915/82, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, dato che, all’art. 8, lettera e), ricomprende espressamente nel proprio ambito disciplinare, distinguendo dalle acque di scarico, i rifiuti allo stato liquido, usando proprio gli stessi termini dell’art. 2, lett. d) della Dir. CEE 75/442, che appunto il D.P.R. 915/82 recepiva ed attuava».

Ad ulteriore conferma di tale principio la stessa sentenza afferma testualmente che:

«E’ costituzionalmente illegittima la norma regionale friulana (art. 2, L.R. 14 giugno 1996, n. 22), che esonera dall’obbligo di specifica autorizzazione l’attività di gestione di impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi».

La Corte ha quindi esplicitamente affermato che la depurazione per conto terzi, anche se effettuata da parte di soggetti pubblici, non è che una fase del processo di smaltimento dei rifiuti, e come tale è soggetta a specifica autorizzazione, anche ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche.

Nel testo del Dlgs 152/ 2006 l’esclusione degli scarichi dalla disciplina dei rifiuti aveva un profilo molto più incerto per varie ragioni:

1) la (sufficientemente) chiara nozione previgente di “acque di scarico” di cui alla lettera cc) dell’art.2 del Dlgs 152/99, aveva lasciato il posto a quella di “scarichi idrici” che non era definita dall’art. 74 del T.U., anche se sembrava ragionevole ricondurla, nonostante la terminologia approssimativa, a quella di “scarico”;
2) la chiara nozione previgente di “rifiuti allo stato liquido” di cui all’art. 8 del Dlgs 22 del 1997 aveva lasciato il posto a quella di “rifiuti liquidi contenuti in acque reflue”, di cui all’art. 185[2] del Dlgs 152/2006 .

Si deve osservare in merito al profilo sub b) che, se non era difficile comprendere cosa intendesse il Dlgs 152/2006 per “rifiuti allo stato liquido”, assai più complesso risultava individuare con certezza cosa il legislatore intendesse per “rifiuti liquidi contenuti in acque reflue” in quanto le “acque reflue” non sono definite in alcun modo nell’art. 74 né in altro articolo del T.U. e nella lingua italiana corrispondono ad “acque che scorrono”.

In definitiva l’eliminazione del riferimento alla “condotta” dalla nozione di scarico del 1999 non consentiva più di tracciare una linea di demarcazione rispetto ai “rifiuti liquidi contenuti in acque reflue”. Inoltre l’ambigua locuzione contenuta nell’art. 185 del decreto del 2006, relativo alle “Esclusioni” dalla normativa sui rifiuti aggiungeva difficoltà a difficoltà.

Molti Autori, compreso lo scrivente, si erano, invano, interrogati sulle motivazioni che avevano spinto il legislatore delegato a buttare alle ortiche più di dieci anni di giurisprudenza e di applicazione di leggi che avevano risolto quasi definitivamente l’annoso problema della delimitazione dell’ambito di applicabilità della normativa sugli scarichi rispetto a quella sui rifiuti (liquidi).

Certo la nozione di “scarico” del decreto 152 del 2006, come anche quella del 2008, forse non era pienamente congruente con la nozione di "scarico" di cui all'articolo 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, come si poteva desumere dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) 29 settembre 1999, dove è affermata una nozione di “scarico” assai ampia che sembra non coincidere con quella (più restrittiva) contenuta nel previgente Dlgs 152/99, anche se la Corte di Giustizia è intervenuta per chiarire il significato della nozione di “scarico” nell’ambito della nozione di “inquinamento” di cui alla direttiva 76/464/CEE e non certo sulla nozione di cui al Dlgs 152 e s.m.., ma l’intervento del legislatore del 2006 aveva comunque peggiorato la situazione, anziché migliorarla.

 La cit. sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma infatti che:

1) La nozione di "scarico" di cui all'articolo 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE[3], concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie. La distanza che separa queste dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorra escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.

2) La nozione di "scarico" di cui all'articolo 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane. E' irrilevante al riguardo che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.

Come sopra rilevato la nozione di scarico del 2006 aveva fatto rinascere l’annoso problema, che era stato quasi definitivamente risolto dall’introduzione della nozione di “scarico” nei termini di cui al Dlgs n.152 del 1999, del rapporto tra la disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti.

Si deve rilevare, sotto tale profilo, che sono riemerse, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, due interpretazioni contrastanti, una delle quali era stata sconfitta da lungo tempo.

Dunque tra il 29 aprile 2006 ed il 13 febbraio 2008, la giurisprudenza maggioritaria è rimasta ancorata alla previgente nozione di scarico, e ha interpretato la nuova nozione in linea di continuità con la previgente , affermando:

Primo orientamento
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 marzo 2007, Sentenza n. 10266

“Le acque reflue provenienti da civili abitazioni, non immesse nella pubblica fognatura, ma trasportate mediante autobotti in apposite vasche di raccolta, sono da qualificare quali rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 6, comma 1 lett. a), del D. L.vo n. 22/97 e dell'art 8, comma 1 lett. e), del medesimo decreto legislativo, trattandosi di sostanze di cui ci si disfa o si è obbligati a disfarsi. Sicché, la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, disciplina esclusivamente lo smaltimento dei reflui nelle ipotesi dello scarico degli stessi diretto o mediante appositi corpi recettori nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali o sotterranee, mentre in ogni altro caso i reflui di qualsiasi tipo di attività e le sostanze liquide in genere non sono sottratte alle disposizioni in materia di rifiuti, ai sensi del citato art. 8, primo comma lett. e), del D. L.vo n. 22/97. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Fiorito.

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008, Sentenza n. 2246

“La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II°, parte terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l’art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” prevede l’applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l’art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l’art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all’abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di reflui provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, reflui convogliati direttamente nell’impianto di depurazione dell’ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete fognaria comunale).”.

Una parte, minoritaria, della giurisprudenza ha invece riesumato, ma sulla base di un dato testuale che lo consentiva, un orientamento risalente nel tempo e ha affermato che costituisce scarico anche, ad es., l’immissione di acque in vasche a tenuta stagna:

Secondo orientamento
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 Sentenza n. 39361

“Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato, nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami. Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che l'imputato ha creato sul terreno della propria azienda agricola un deposito irregolare di liquami provenienti dall'allevamento di bovini, che sono percolati sul terreno, senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 152/1999 (comunicazione alla autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico) e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e la attività agricola.”.

L’orientamento minoritario riesumato da alcuni giudici di Cassazione[4] si ispira al c.d. “il principio della sedes materiae”, in base al quale, la disciplina normativa degli scarichi risultava applicabile anche ad operazioni non direttamente connesse all’attività di sversamento del refluo nell’ambiente. .

Nelle sentenze che accolgono tale principio, viene considerato scarico lo sversamento di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi in vasche impermeabilizzate o/a tenuta stagna e dunque uno sversamento non nell’ambiente (corpo recettore, suolo, sottosuolo) bensì in un manufatto destinato a contenerle prima del prelievo tramite autobotte, la quale ultima le condurrà presso un impianto di depurazione o presso un corpo recettore.

Tale orientamento minoritario disattende, sulla base di un dato normativo assai ambiguo, l’insegnamento, risalente nel tempo, ma attualissimo, della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 13/12/1995, n.19 (Forina)[5], che al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale preesistente aveva accolto e avvalorato il principio della concorrenza, cioè quello affermato poi dalla giurisprudenza maggioritaria .

La nozione di scarico nel testo vigente del Dlgs 152 del 2006

L’art. 74 del Dlgs 152 del 2006, come modificato dal Dlgs 4/2008, definisce:

ff)“scarico”: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".

in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114”.

Entrando nel merito della nozione di scarico, notiamo che il legislatore del TU, quanto quello precedente (del 1999) si è preoccupato di escludere dal suo ambito di applicazione solamente i “rilasci di acque” di cui all’art. 114 (omologo al previgente art. 40 del Dlgs 152/99), anche se quest’ultimo, in realtà, non adotta tale terminologia, ma fa invece riferimento alla “restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi” (solo nel secondo comma dell’articolo menzionato si fa riferimento alle “risorse idriche… rilasciate a valle dello sbarramento”).

Vengono comunque riaffermati alcuni principi consolidati fin dalla legge “Merli” e cioè che la nozione di “scarico” è indipendente:

1) dalla natura inquinante dell’immissione che la costituisce, dovendosi considerare tale, ad es. anche l’immissione in corpo ricettore di acqua distillata;
2) dalla sottoposizione o meno del refluo a preventivo trattamento di depurazione (dalla presenza o meno del quale si potrà semmai stabilire la qualificazione dello scarico come “industriale” o “di sostanze pericolose”.

La nozione di scarico inserita dal Dlgs 4/2008 è assai più simile a quella del 1999 che non a quella del 2006.

Similmente alla prima la vigente nozione definisce “scarico”:

"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".

  • in acque superficiali,
  • sul suolo,
  • nel sottosuolo e
  • in rete fognaria.

Anche la nuova nozione è strettamente ancorata al concetto di condotta, che non viene menzionato come tale ma descritto come

  1. un sistema stabile di collettamento ,
  2. che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.

Il “sistema stabile di collettamento” richiama, specificandolo meglio, il concetto di “condotta”, non esplicitato nel 1999 e sul quale era intervenuta più volte, in via interpretativa e suppletiva, la Corte di Cassazione[6].

Ma il nuovo testo, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni, esplicita meglio quale sia la funzione della condotta, che è quella di collegare, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.

La nozione di “corpo ricettore” nel nuovo testo (come accadeva anche nelle nozioni previgenti) viene esplicitata. Esso è costituito da : 1) le acque superficiali, 2) il suolo, 3) il sottosuolo e 4) la rete fognaria., .

La nuova nozione, come quella del 2006, non contiene più l’esplicitazione del termine " immissione”, che il testo del 1999 individuava nelle acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili. La novità è apprezzabile perché, come già rilevato, l’unico problema testuale della nozione del 199 era il riferimento (fuorviante) alla “convogliabilità” dei reflui, invece che al loro (effettivo) convogliamento.

Si deve inoltre sottolineare che il legislatore del 2008 ha modificato anche l’art.185 (LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE), che è strettamente connesso alla nozione di “scarico”, che dispone ora:

“1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

..b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano       tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;”.

Dal dato testuale si evince chiaramente che la disciplina in materia di rifiuti non è applicabile agli scarichi, che sono chiaramente definiti nella lett.ff) dell’art. 74.

In definitiva consideriamo apprezzabile la correzione apportata alla nuova nozione di scarico (anche grazie all’intervento operato sull’art. 185, cit.), in quanto:

  1. sembra idonea a scongiurare qualunque dissidio interpretativo giurisprudenziale in merito alla distinzione tra “scarichi” e “rifiuti liquidi”;
  2. esplicita puntualmente anche una nozione di “condotta”, che dunque non dovrà più essere ricostruita dalla giurisprudenza, in via interpretativa.

 

Scarichi e Immissioni Occasionali

Per completare la descrizione della nozione di scarico risulta inoltre opportuno esplicitare il tema della distinzione tra scarico ed immissioni occasionali.

Si riportano di seguito, a tal fine, i principali arresti della Sentenza Cassazione Penale, del 3 Settembre 2007, N. 33787:

“Gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell’autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria”

“1. Deve ribadirsi innanzitutto, in proposito, l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell’autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori­limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi Cass., Sez. III: 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoli; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro]. L’art. 2, 1° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, alla lett. bb) definiva scarico “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 40).

L’art. 59 dello stesso testo normativo non ripeteva la dizione letterale dell’art. 21, l° comma, della legge n. 319/1976 con riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma conteneva la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione.

L’art. 74 del D.Lgs. 3.4.2006, n, 152 – a sua volta – alla lett. ff), definisce scarico “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 114).

Anche l’art. 137 dello stesso testo normativo non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal 2° comma dell’art. 107 soltanto per “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in rete fognarie”.

..2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:

- il D. Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale.

Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile – anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette –

il secondo ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità” -. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n. 2774, Rivoli);

- in tema di disciplina degli scarichi,

mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, lo scarico occasionale effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720, Todesco);

- la immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n 16717, Rossi).”

La sentenza sopra riportata ribadisce un insegnamento costante, negli ultimi anni, della Cassazione, che distingue:

  1. lo scarico, che deve avvenire tramite condotta, e dunque oggi tramite “un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”, e che è disciplinato dal Dlgs 152 del 2006;     dallo
  2. “scarico discontinuo”, che pur essendo caratterizzato dai requisiti della a) irregolarità, b) intermittenza e c) saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, trova anch’esso la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999; dall’
  3. “immissione occasionale”, che ha il carattere dell’eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”, il quale anche se effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720, Todesco); tale sanzione sarà invece applicata nel caso di superamento dei valori limite tabellari. In tal senso si veda la Sentenza n° 14425 del 24/03/2004 della Corte di Cassazione Penale - Sez. III: “In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, le immissioni occasionali escluse dalla sanzione prima prevista dagli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 sono esclusivamente quelle realizzate senza il tramite di una condotta, atteso che anche dopo le modifiche del 2000 gli scarichi non possono superare i limiti tabellari quale che sia il loro carattere temporale.”

 

[1] Che è presente nel diritto comunitario, solo nella direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

[2] Sotto tale profilo l’art.185 (LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE), disponeva: “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ..b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi contenuti in acque reflue”

[3] La direttiva in questione è stata abrogata, con decorrenza dal 22 dicembre 2013, dall'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE (ad eccezione dell'articolo 6 che è abrogato a decorrere dal 22 dicembre 2000).

[4] Era nato prima dell’introduzione della nozione di scarico ex decreto 152, nel vigore della legge “Merli”..

[5] «L’immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati da terzi autorizzati (c.d. imprese di autospurgo) non costituisce una condotta di scarico soggetta al regime autorizzatorio della legge Merli, bensì una distinta operazione di stoccaggio di rifiuti allo stato liquido, contemplata e disciplinata esclusivamente dal D.P.R. 915/82, come fase tipizzata della più ampia nozione di smaltimento.
In seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 915/82 è questa normativa a disciplinare le fasi di smaltimento dei rifiuti (anche liquidi) diverse dall’immissione finale e diretta nel corpo ricettore, nonché tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento degli effluenti altrui: con sopravvenuto superamento degli orientamenti giurisprudenziali tendenti a dilatare la nozione di scarico, con riferimento a contenuti, modalità di rilascio, caratteristiche, provenienza.”

[6] Sentenza Cass. pen., sez. III, 14 settembre 1999, n. 2774, Rivoli, secondo la quale “  il vero e proprio "scarico", ...deve avvenire "tramite condotta", e cioè a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di rilascio delle acque...”. Nello stesso senso si è pronunciata Cass. Sez. 3 Sent. 01774 del 16/02/2000 , secondo la quale “La normativa di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 .......non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto e' sufficiente una condotta, cioe' qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue

 

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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