LA LEGGE 36/2010 DEPENALIZZA GLI SCARICHI INDUSTRIALI SENZA SOSTANZE PERICOLOSE

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La legge 25 febbraio 2010, n. 36 “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue” entrata  in vigore il 27 marzo 2010 ha posto la parola fine ad una delicata questione interpretativa che si protraeva da alcuni anni in merito all’ applicabilità o meno della sanzione penale a tutti gli  scarichi di acque reflue industriali che superano i valori limiti fissati nelle tabelle di cui all’Allegato V del Dlgs 152/2006.

La nuova legge dispone che sia  punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro o chi superi i suddetti valori limite, ma solo in relazione alle sostanze (pericolose) indicate nella tabella 5 dell'allegato 5. Il superamento dei valori limite per gli scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose sarà invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30mila euro.

LA LEGGE 36/2010
Sulla G.U. n.59 del 12 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2010, n. 36 “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”. Il suo unico articolo, entrato dunque in vigore il 27 marzo 2010, dispone:

Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro".

Tale norma costituisce un cambiamento rilevante nel sistema sanzionatorio in materia di scarichi, a lungo richiesto da molti operatori del settore, primi fra tutti i gestori del servizio idrico integrato, in quanto il previgente regime normativo comminava la sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ l'ammenda da tremila euro a trentamila euro ai soggetti che non rispettavano i limiti di emissione per tutti gli scarichi industriali[1].

La nuova norma commina invece la medesima sanzione soltanto a coloro che, nell’ambito di uno scarico industriale, ma solo in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del medesimo decreto:

  1. superino i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152, o
  2. nel caso di scarico sul suolo, superino i valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152.

Il superamento dei valori limite per gli scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose sarà invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30 mila euro.

Si ricorderà che la
Corte di Cassazione nella  Sentenza n. 1518 del 12/6/2008 (ed in altre successive) aveva nuovamente preso posizione sull’applicabilità o meno della sanzione penale agli scarichi di acque reflue industriali che superano i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 (ora del Dlgs 152/2006, allora dell’omologo Dlgs 152/99), affermando l’applicabilità della sanzione penale a tale fattispecie.

La Sentenza
Corte di Cassazione n. 1518 del 12/6/2008

In tale  Sentenza la
Corte di Cassazione, ricostruendo il previgente sistema normativo e confrontandolo con quello di cui al Dlgs 152/2006, ha affermato che:L’art. 59, comma 5, del Dlgs 152/99 puniva  con l'arresto fino a due anni e l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni “Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni dalle province autonome.

In seguito però l’art. 23, comma 1, lett.a) del Dlgs 258/2000 ha significativamente modificato la disposizione, punendo con la stessa pena“Chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,  supera i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma degli articoli 33, comma l, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5”.

La innovazione normativa è stata confermata dal recente Testo Unico sull’Ambiente, approvato con il Dlgs 152/2006, il cui art. 137, comma 5, con formulazione ancora più chiara, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila Euro “Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

La sentenza del 2008 richiama espressamente la precedente Sentenza 29 ottobre 2003, n. 1758 della medesima Corte, che aveva affermato:

 “In  tema  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento, il nuovo testo dell’art. 59, comma 5, introdotto dal D. Lgs. n. 258/2000 (v. art. 23, comma 1, lett. c), individua due tipi di soggetti di riferimento:

  • quelli che nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’allegato 5;
  • quelli che nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5.

Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D. Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla Tabella 4 del D. lgs. 152/99. La sanzione penale rimane, invece, vincolata alle sostanze previste dalla tabella 5 solo nel in cui il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni.”

La sentenza sopra richiamata aveva offerto una nuova e assai rigida interpretazione dell’art.59, comma quinto, del dlgs 152 del 1999 così come modificato e riformulato ad opera del dlgs n.258 del 18 agosto 2000[2].

La Corte di Cassazione giunge, a partire dal 2003, alle suesposte conclusioni affermando che “Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel Dlgs 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla Tabella 4 del Dlgs 152/99”.

In realtà la giurisprudenza della Cassazione, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, non era affatto monolitica sulla questione in esame, in quanto sussisteva un solido filone giurisprudenziale all’interno della medesima Corte che continuava ad interpretare le norme penali del Dlgs 152/99 nel senso che la sanzione penale era applicabile solamente agli scarichi industriali che superavano i valori limite tabellari di cui all’allegato V in relazione alle sostanze pericolose elencate  nella tabella V del medesimo allegato. Nell’ambito di tale diverso indirizzo giurisprudenziale la Sentenza n. 25752 del 9/6/2004, aveva affermato che:

“Affinché si possa ritenere configurabile il reato di cui all’articolo 59, V co., D. Lgs. 152/1999, occorre che nello scarico di acque reflue industriali ricorrano simultaneamente due condizioni: il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’Allegato 5, e la presenza di sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 (ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell’Allegato 5). (SM). Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152”.

[1] Disponeva infatti la norma previgente: “5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro”.

[2] Per approfondimenti mi permetto di rinviare a B.Albertazzi, F.Trezzini “Gestione e tutela delle acque dall’inquinamento”, ed.CEL Bergamo, 2003.

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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