L’ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE DOMESTICHE

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Dispone il settimo comma dell’art.101 del Dlgs 152/2006 e s.m. :

“7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112[1], ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

  1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;)
  3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  4. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  5. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
  6. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.”

Sull’assimilazione alle acque reflue domestiche il comma 7 dell’art. 101, punto b), modificato dal Dlgs 4/2008, indica come assimilate quelle: “provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame”.

Il nuovo testo dell’articolo ha dunque abrogato il successivo periodo che specificava le caratteristiche che dovevano essere possedute da tali imprese per usufruire dell’assimilazione, e cioè che:

  1. per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica
  2. in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’articolo 112, comma 2, e
  3. che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6[2] dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Si tratta dunque di una notevole estensione del campo di applicazione della categoria dell’assimilabilità di cui alla lettera b) che diventa dunque applicabile, dal 13 febbraio 2008, a tutte le “imprese dedite ad allevamento di bestiame, indipendentemente:

  1. dalla loro dimensione
  2. dalla praticano dell'utilizzazione agronomica
  3. dalla disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

Viene dunque totalmente eliminato il requisito della stretta connessione funzionale tra le attività di allevamento del bestiame e quelle di coltivazione del fondo, che era stato confermato da una giurisprudenza ormai decennale:

Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11542, Conti.

“Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie, suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto Dlvo 152/99, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche, secondo le previsioni di cui all'art. 28, comma 7, lett. b, del citato Dlvo 152/99, in base alle quali l'assimilazione sussiste quando trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame le quali dispongano di "almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione".”

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 28/11/2006), Sentenza n.8403

La disciplina attuale, in materia di acque reflue domestiche dei reflui di allevamento, è posta dall'art. 101, 7° comma - lett. b), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (testo normativo che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000), che assimila alle "acque reflue domestiche" quelle provenienti da "imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto". In detta Tabella viene fissato il "peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 kg. di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio" e detto peso, per gli ovicaprini, viene determinato in tonnellate 3,4. Pertanto, l'assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui di allevamento è ammissibile solo nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dall'articolo 101, comma settimo, lettera B) D.Lv. 152/2006.


C
ORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 ottobre 2006 (Ud. 9/06/2006), Sentenza n. 33896

L’articolo 101 comma settimo del D. L.vo n. 152/2006 non introduce, rispetto alla previgente disciplina regolata dalle leggi nn. 319/1976, 690/1976 e D. L.vo 152/1999, norme pro reo. Sicché, solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l'estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche (ex plurimis sentenza 13345/1998).

Confermata invece l’assimilazione delle acque di cui alla lett. c) dell’art. 101, comma 7, e cioè provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità”, su cui la giurisprudenza si è espressa nel modo seguente:


CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754

Attraverso l'art. 28 comma 7 D.Lv. 152/99 si è operata una scelta nell'ambito delle attività agricole distinguendo tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire "industriale". Questa chiave di lettura rimane confermata anche alla luce dell'art. 101 comma 7 del D.L.vo 152/2006 che, peraltro, significativamente alla lettera C) sostituisce la parola "fondi" con "terreno". E, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche tenuto conto e della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, e della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate. Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano.

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754

In tema di scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, nessuna violazione ai principi costituzionali deriva dalla contestazione del reato previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, qualora esso venga effettuato senza la prevista autorizzazione, salvo che, ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura (Sez. 3, n. 34141 del 05/07/2005 Rv. 232470). Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano.

Rispetto al testo del 1999 è’ stato dunque eliminato il requisito certo e verificabile della materia prima lavorata proveniente “ per almeno due terzi” esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, per sostituirlo con quello meno certo e meno verificabile della materia prima lavorata proveniente “in misura prevalente” dall’attività di coltivazione dei terreni.

Viene confermato il principale criterio di assimilazione e cioè quello relativo alle acque

“e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”.

Tale criterio figura nell’elencazione delle tipologie di scarichi assimilati “ex lege” agli scarichi di acque reflue domestiche .

Sono dunque assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • posseggano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e

siano indicate dalla normativa regionale.

 

[1] Utilizzazione agronomica.

[2] Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b))

 

Categoria animale allevata

Peso vivo medio per anno (t)

Scrofe con suinetti fino a 30 kg

3,4

Suini in accrescimento/ingrasso

3,0

Vacche da latte in produzione

2.5

Rimonta vacche da latte

2,8

Bovini all'ingrasso

4,0

Galline ovaiole

1,5

Polli da carne

1,4

Tacchini

2,0

Cunicoli

2,4

Ovicaprini

3,4

Equini

4,9

 

 

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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